Art. 16.
(Vigilanza sullo svolgimento del servizio sanitario).

      1. È istituita, per gli istituti compresi in ogni territorio provinciale, una commissione per la vigilanza e la valutazione dei

 

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servizi relativi alla tutela della salute e alla assistenza sanitaria dei detenuti e degli internati.
      2. La commissione è nominata dal presidente della provincia ed è formata da cinque persone, aventi specifiche competenze, che non abbiano legami professionali o personali con i responsabili della gestione sanitaria controllata. La commissione resta in carica tre anni, durante i quali i singoli componenti, per impedimento o assenza protratta, possono essere sostituiti.
      3. La commissione opera con visite ordinarie semestrali negli istituti penitenziari e con visite straordinarie ove ne ravvisi la necessità. Le visite si svolgono senza preavviso, con la facoltà di svolgere accertamenti sulla situazione dei luoghi e sulla documentazione sanitaria, anche attraverso l'esame delle persone assistite e degli operatori sanitari.
      4. La commissione verifica, oltre che la adeguatezza dei servizi relativi alla salute e alla assistenza sanitaria, anche la validità dei rapporti di collaborazione fra il personale della ASL operante nel singolo istituto e quello della amministrazione penitenziaria.
      5. La commissione adotta le sue conclusioni con apposita relazione, approvata, ove occorra, a maggioranza. Il dissenso viene espresso con relazione di minoranza.
      6. Le conclusioni di cui al comma 5 sono comunicate alla provincia, alla regione, al comune, e alla ASL di competenza, nonché al magistrato di sorveglianza, al provveditorato regionale della amministrazione penitenziaria e alla direzione dell'istituto.